(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del
                           5 ottobre 2017) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  n.  12-5703  del  2
ottobre 2017; 
 
                              E m a n a 
                      il seguente regolamento: 
 
  REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: «ATTUAZIONE DELL'ART. 39 DELLA legge
REGIONALE  17  NOVEMBRE  2016,  N.  23  IN   MATERIA   DI   ATTIVITA'
ESTRATTIVE.». 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente regolamento disciplina, in  attuazione  all'art.  39
della legge regionale 17  novembre  2016,  n.  23  (Disciplina  delle
attivita' estrattive: disposizioni in materia di cave): 
    a) i requisiti essenziali per l'ammissibilita' delle  domande  di
autorizzazione e di concessione; 
    b) i contenuti e le modalita' di presentazione delle  domande  di
autorizzazione e di concessione e la  relativa  modulistica,  nonche'
gli elaborati progettuali da allegare alla domanda; 
    c) la tipologia delle  prescrizioni  e  degli  obblighi  posti  a
carico dei titolari delle autorizzazioni e delle concessioni relative
alla coltivazione mineraria e al recupero funzionale,  paesaggistico,
ambientale e agricolo del sito estrattivo; 
    d) i criteri per la valutazione della capacita' tecnico-economica
del richiedente con specifico riferimento all'attivita' estrattiva; 
    e)  i  contenuti  dei  progetti  finalizzati  al  riuso  e   alla
valorizzazione  dei  siti  minerari   dismessi,   le   modalita'   di
presentazione delle domande, nonche' le  modalita'  di  attuazione  e
gestione degli eventi  per  il  pubblico  nel  perimetro  delle  aree
oggetto di attivita' estrattiva in corso; 
    f) le  specifiche  disposizioni  per  l'integrazione  procedurale
delle varianti  urbanistiche  anche  per  il  regime  transitorio  in
assenza di PRAE.